La cessione delle piattaforme elevatrici per disabili gode dell’Iva ridotta al 4% solo se l’impianto è realizzato nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche da parte di persone con ridotte capacità motorie A chiarire il dubbio è stata l’Agenzia delle entrate, a seguito di un’istanza d’interpello. L’agevolazione fa riferimento solo agli strumenti concretamente idonei a garantire la mobilità dei portatori di handicap. L’Agenzia delle entrate ha affermato che il riferimento alla legge 13/89 non è condizione sufficiente a concedere l’agevolazione fiscale perché l’articolo 2 del decreto attuativo definisce le barriere architettoniche come “fonte di disagio per la mobilità di chiunque”. L’ampia formulazione, dunque, prescinde dallo stato oggettivo di disabilità e impedisce di fatto l’applicazione sic et simpliciter dell’Iva al 4% per i tutti mezzi di sollevamento. L’aliquota ridotta, tuttavia, è sicuramente applicabile ai servoscala e alle piattaforme elevatrici disciplinati dall’articolo 4.1.13 del decreto attuativo.