La nuova regola tecnica verticale (RTV) per le autorimesse con superficie lorda utile superiore a 300 mq entrerà in vigore il 19 novembre 2020; è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 15 maggio 2020 che contiene la nuova RTV la quale sostituisce integralmente il capitolo V.6 -Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al DM 3 agosto 2015.
Il provvedimento dà la definizione di “autorimessa” e di superficie lorda utile dell’autorimessa; inoltre, classifica le autorimesse in relazione a: caratteristiche prevalenti degli occupanti; superficie lorda; quota di tutti i piani. Tra i garage coinvolti dalla norma anche quelli in condominio. Spiega anche come effettuare la valutazione del rischio e adottare le strategie antincendio. In più, definisce la classe di resistenza al fuoco delle strutture, il tipo di compartimentazione e il modo in cui gestire l’esodo. Inoltre, fornisce indicazione sul controllo dei fumi e del calore e sugli impianti tecnologici di rilevazione e di allarme.
Non sarà necessario adeguare le autorimesse esistenti che siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011 o che siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Cosa cambia per i nostri sistemi monta-auto?
La normativa antincendio attualmente in vigore impone che entro i 300 mq di superficie adibita ad autorimessa è possibile utilizzare e certificare tutti i sistemi monta-auto con persona a bordo: per motivi di sicurezza, la Direttiva Macchine 2006-42-CE, prevede che il funzionamento avvenga ad uomo presente cioè che l’operatore a bordo della piattaforma, tenga premuto il pulsante per tutta la corsa dell’elevatore; dall’esterno del sistema di sollevamento, la manovra dell’impianto può invece essere automatica, premendo una sola volta il pulsante di salita/discesa.
Oltre i 300 mq di superficie adibita ad autorimessa e con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, è necessario presentare il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) tuttavia, a partire dal 15 Maggio 2020, è consentito l’utilizzo di sistemi monta-auto con persona bordo osservando le seguenti regole:
- Se l’accesso avviene tramite montauto, l’autorimessa deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione III. La funzione secondaria G dell’IRAI deve essere tale da comandare il riallineamento in sicurezza del montauto al piano.
Nota I possibili piani di riallineamento in emergenza devono essere previsti in fase di progettazione in funzione degli scenari di incendio ipotizzabili
- Il montauto deve essere dotato di alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0,5 s) ed autonomia ≥ 30′.
- Dimensione della cabina che consenta l’apertura delle porte per l’abbandono del veicolo in caso necessità ed il movimento degli occupanti anche in relazione alle specifiche necessità degli stessi.
- Presenza di sistemi di apertura automatica, in caso di emergenza, delle porte di cabina e di piano.
- Rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti per gli ascensori per il trasporto di persone (norme della serie EN 81 o equivalenti).
- Sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza.
- Il montauto costituisca compartimento distinto ovvero sia inserito in aree TA provviste di controllo dell’incendio con livello di prestazione IV
- La progettazione del sistema d’esodo in presenza di montauto con occupanti a bordo deve deve essere effettuata impiegando i metodi quantitativi di cui al capitolo M.3 della RTO.
Nota Ad esempio il progettista tiene conto dei tempi aggiuntivi di allarme, pre-movimento e movimento degli occupanti in relazione almeno agli scenari di incendio interno o esterno al montauto.
Scarica la nuova regola tecnica verticale (RTV) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 Maggio 2020.