Caratteristiche da rispettare per la costruzione di una rampa per disabili

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 126 del 2016, meglio noto come decreto SCIA 2, sono state introdotte interessanti novità che riguardano le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e nello specifico le caratteristiche che devono rispettare le rampe per disabili.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione.

schema_pendenza_rampe_disabili

La larghezza minima di una rampa deve essere:

– di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;

– di 1.50 m per consentire l’incrocio di due persone (es. pianerottoli).

Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1.50×1.50 m, ovvero 1.40×1.70 m in senso trasversale e 1.70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l’8%.