Montauto con conducente a Bordo – Quando è possibile?

La normativa antincendio attualmente in vigore impone che entro i 300 mq di superficie adibita ad autorimessa è possibile utilizzare e certificare tutti i sistemi monta-auto con persona a bordo: per motivi di sicurezza, la Direttiva Macchine 2006-42-CE, prevede che il funzionamento avvenga ad uomo presente cioè che l’operatore a bordo della piattaforma, tenga premuto il pulsante per tutta la corsa dell’elevatore; dall’esterno del sistema di sollevamento, la manovra dell’impianto può invece essere automatica, premendo una sola volta il pulsante di salita/discesa.

Oltre i 300 mq di superficie adibita ad autorimessa e con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, è necessario presentare il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) tuttavia, a partire dal 15 Maggio 2020, è consentito l’utilizzo di sistemi monta-auto con persona bordo osservando le seguenti regole:

  • Se l’accesso avviene tramite montauto, l’autorimessa deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione III. La funzione secondaria G dell’IRAI deve essere tale da comandare il riallineamento in sicurezza del montauto al piano. Nota I possibili piani di riallineamento in emergenza devono essere previsti in fase di progettazione in funzione degli scenari di incendio ipotizzabili.
  • Il montauto deve essere dotato di alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0,5 s) ed autonomia ≥ 30′.
  • Dimensione della cabina che consenta l’apertura delle porte per l’abbandono del veicolo in caso necessità ed il movimento degli occupanti anche in relazione alle specifiche necessità degli stessi.
  • Presenza di sistemi di apertura automatica, in caso di emergenza, delle porte di cabina e di piano.
  • Rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti per gli ascensori per il trasporto di persone (norme della serie EN 81 o equivalenti). Sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza.
  • Il montauto costituisca compartimento distinto ovvero sia inserito in aree TA provviste di controllo dell’incendio con livello di prestazione IV
  • La progettazione del sistema d’esodo in presenza di montauto con occupanti a bordo deve deve essere effettuata impiegando i metodi quantitativi di cui al capitolo M.3 della RTO.

    Nota Ad esempio il progettista tiene conto dei tempi aggiuntivi di allarme, pre-movimento e movimento degli occupanti in relazione almeno agli scenari di incendio interno o esterno al montauto.

Tutti i montauto RDT sono realizzati su misura ed in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE